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Il credito d’imposta ricerca e sviluppo può essere fruito anche dalle neo imprese che abbiano intrapreso la propria attività a partire dal 2015. L’ Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 ha chiarito che sono da considerarsi neo-costituiti coloro che abbiano effettivamente avviato una nuova attività imprenditoriale e sono da considerarsi invece come non congrui coloro che abbiano intrapreso la continuazione di una vecchia attività in capo ad un nuovo soggetto.
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo interessa tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato. Rientrano pertanto nell’ agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, nonché enti non commerciali, imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, consorzi e le reti d’impresa.