
Ogni azienda ha per certo un fiscalista che la affianca per la gestione tributaria e quindi potrebbe apparirebbe semplice il pensare di affidarsi ai suoi servizi anche per quanto riguarda la certificazione delle spese sostenute per l’accesso al Bonus Ricerca e Sviluppo. Spesso è lo stesso commercialista a non fornire questo tipo di servizio, ma anche nel caso in cui dovesse essere un’attività della quale normalmente lo studio si occupa, questi dovrebbe far presente ai propri clienti che non potrà occuparsi per loro di questa particolare procedura e consigliare il proprio cliente a rivolgersi altrove in rispetto del principio di indipendenza, che vieta la presenza di una relazione d’affari esistente tra le due unità cliente/revisore contabile. In caso contrario sussisterebbe un rischio fattuale per il cliente di non vedersi riconosciuto il diritto di accedere al credito, avendo questi commesso quello che ha l’aspetto di un illecito. Questo è quanto pare emergere da quanto espresso in un precedente riguardante la Regione Toscana, la quale, ha negato la possibilità ai commercialisti che certificano le spese delle aziende clienti, obbligando queste ultime a rivolgersi a soggetti professionalmente estranei.
L’impresa pertanto si trova di fronte ad una scelta importante: incaricare il proprio commercialista correndo il rischio di vedersi negata l’intera procedura di acceso al credito in prima o seconda istanza, oppure affidarsi ad un professionista esterno competente in materia e iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui all’art. 1, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 39/2010, la cui certificazione non potrà subire contestazioni. Questo perchè l’articolo 10 del D.Lgs. n. 39/2010, prevede che il revisore legale che effettua la revisione dei conti di una società debba essere indipendente da questa. Qualora infatti, tra la società e il revisore legale dovessero sussistere relazioni dirette o indirette (e dunque anche finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere), si trarrebbe la naturale conclusione che sia venuta meno l’estraneità della figura del revisore e il principio di indipendenza ne risulterebbe eluso.
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